sabato 6 agosto 2011

QUALCUNO SOMMINISTRA ALCOLICI AI MINORI DI 16 ANNI?

Spero che nel ravennate, oltre ai controlli sulle capienze e altre normative che regolamento il commercio in genere, non si trascuri quello riguardante la somministrazione di alcolici, specie ai minori di 16 anni (art.689 C.P.), a chi è già in evidente stato di ebrezza (art.690-691 C.P.) e a coloro che circolano per le pubbliche vie ubriachi (art.688 C.P.). Da oltre dieci anni, non mi sembra di aver mai letto di denunce o chiusure di locali pubblici (alcuni frequentati prevalentemente da ragazzi dai 13 ai 20 anni), per avere eventualmente violato anche gli articoli sopra citati! Se sbaglio me ne scuso, in caso contrario, visto l'altissimo numero di persone che sono abituate ad eccedere con gli alcolici,  spero che da oggi arrivino segnali diversi da tutti parte di tutti gli organi istituzionali abilitati anche a questo tipo di controlli.

Cordiali e speranzosi saluti.

Luca Rosetti
LISTA DEL MARE
338.7023848

1 commento:

  1. Sono sostanzialmente daccordo con lei, signor Rosetti, verso un maggior rigore nell'applicazione delle normative già esistenti, ma occorre anche leggere con attenzione ciò che le leggi da lei citate indicano. Precisamente l'art. 688 punisce la MANIFESTA UBRIACHEZZA, ovvero uno manifesto stato di alterazione psico-fisica dovuto ad ECCESSIVA ingestione di sotanze alcoliche.
    L'allegria data da un paio di bicchieri di vino non rientra giuridicamente nel concetto di manifesta ubriachezza e se un operatore di Polizia accerta e contesta una violazione dell'art. 688 a qualcuno che sta cantando per le via di Marina in estate (esempio), ovvero è "solo" manifestamente allegro, il meglio che posso aspettarmi è un annullamento dell'accertamento altrimenti il rischio è una controdenuncia per abuso e con le tutele che hanno oggi gli operatori di Polizia le conseguenze personali per l'agetne diventano serie!

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