domenica 20 marzo 2011

CMR - IL TRIBUNALE DI RAVENNA CHIARISCA VELOCEMENTE LA SITUAZIONE.

inoltro a voi e agli organi di stampa la richiesta del dott. Vitali! Le sue minuziose e "semplici" ricostruzioni, finora non smentite, imporrebbero a questo punto ai Tribunali di Ferrara e Ravenna di accelerare i lavori e di prendere una decisione per un eventuale rinvio a giudizio o meno di diverse persone. Il lavoro deve essere rapido perchè vi è la possibilità che alcune ditte e privati possano a loro volta rischiare di fallire o subire pesanti ripercussioni economiche, per crediti non incassati o per aver perso il lavoro. Vedremo come i cittadini ed i politici, sapranno giustamente fare "pressione" presso i Tribunali in questione, affinchè anche questo "grave" caso possa trovare una soluzione nel più breve tempo possibile.  La comunità ravennate se vuole ottenere risposte non può continuare a rimanere in silenzio!

Cordiali e speranzosi saluti
Luca Rosetti
Candidato sindaco per Lista del Mare
338.7023848



HO CHIESTO AL TRIBUNALE DI RAVENNA DI SCOPRIRE UFFICIALMENTE LA PENTOLA DELLA SEASER SPA/MARINARA

pubblicata da Vitali Luigi il giorno domenica 20 marzo 2011 alle ore 12.30

IO HO FIDUCIA CHE SULLA VICENDA SEASER - MARINARA - CMR IL TRIBUNALE DI RAVENNA POSSA INTERVENIRE PER CHIARIRE DEFINITIVAMENTE LA SITUAZIONE.

AL TRIBUNALE DI FERRARA IL COMMISSARIO DEL CONCORDATO CMR DOTT.SSA MARGOTTI HA CONSEGNATO UNA RELAZIONE AI GIUDICI INDICANDO L'ARTICOLO 173 DEL CODICE FALLIMENTARE, DATATO 7 MARZO 2011, CHE COSI' RECITA:


Art. 173.
Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura.

Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o piu' crediti, esposto passivita' insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori.

All'esito del procedimento, che si svolge nelle forme di cui all'articolo 15, il tribunale provvede con decreto e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza, reclamabile a norma dell'articolo 18.

Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell'articolo 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilita' del concordato.


AL TRIBUNALE DI RAVENNA IO COME SOCIO SEASER HO PRESENTATO RICORSO EX ART. 2409 c.c., IN DATA 16 MARZO 2011, CHE COSI' RECITA:


Denunzia al tribunale 
- [1] Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione.
- [2] Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento è reclamabile.
- [3] Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività  compiute.
- [4] Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.
- [5] L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 2393.
- [6] Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.
- [7] I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonché, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della società.


IN ENTRAMBE LE SITUAZIONI GLI ATTORI SONO GLI STESSI, ED IN GIOCO ESISTE:

- IL SUCCESSO DEL PROGETTO MARINARA, VOLUTO DALLA CITTADINANZA DI RAVENNA, ESSENDO      STATO UN PROGETTO DI EVIDENZA PUBBLICA, OVE LA TRASPARENZA E' D'OBBLIGO.

- IL CREDITO DI CIRCA 2500 FRA PERSONE ED IMPRESE DEL CONCORDATO RICHIESTO CMR.

- LA CREDIBILITA' E L'ETICA DEL MONDO DELLA COOPERAZIONE.


HO CHIESTO AL TRIBUNALE DI RAVENNA, CON 69 ALLEGATI DIMOSTRATIVI, QUANTO QUI SOTTO:

Tutto quanto sopra premesso , ricorre al Tribunale di Ravenna ai sensi dell’art 2409 c.c. , perché , previ gli incombenti di legge

In via principale e provvisoria riconosciuta la sussistenza delle violazioni denunziate sulla base della documentazione allegata , voglia ai sensi dell’art 2409 co. 4 c.c. disporre la revoca dell’amministratore unico di Seaser spa sig. Francesco Picone nonché dei sindaci della medesima società sig. Gasparini Erino , Lodi Alberto , Brusi Viliam e contestualmente voglia nominare un amministratore giudiziario, conferendo allo stesso i poteri che riterrà di giustizia anche ai sensi del co. 5 dell’art 2409 c.c. , determinando altresì la durata dell’incarico.
In via subordinata chiede disporsi l’ispezione dell’ amministrazione della società.


SONO CONVINTO CHE MOLTISSIME PERSONE ABBIANO NECESSITA' DI CHIAREZZA, E CONFIDINO NEL TRIBUNALE DI RAVENNA E FERRARA PERCHE' TALE CHIAREZZA EMERGA PRESTISSIMO, E SE GLI AMMINISTRATORI DI CMR E SEASER NON HANNO NULLA DA TEMERE, APRANO SPONTANEAMENTE LE PENTOLE DI ENTRAMBE LE AZIENDE, PERCHE' VENGA SUBITO CHIARITO IL TUTTO, DIVERSAMENTE SONO SICURO CHE SARANNO LE ISTITUZIONI AD INTERVENIRE, CONFIDIAMO TUTTI.